Approvato il nuovo ‘Decreto Riaperture’: cosa cambia per le attività economiche?

Approvato il nuovo ‘Decreto Riaperture’: cosa cambia per le attività economiche?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella giornata del 21 Aprile 2021, il nuovo "Decreto Riaperture" (DL 52/2021), per modificare la normativa per il contrasto al Covid-19 a partire dal prossimo 26 Aprile, anche con riferimento ai limiti imposti alle attività economiche, alla luce del ritorno delle "zone gialle" a partire dalla stessa data.

Di seguito un breve riepilogo delle principali novità:

  • Stato di emergenza: prorogato dal 30 aprile al 31 Luglio, con conseguente proroga di termine a essi associati (tra cui - in primis - quello legato alla possibilità di adottare e prorogare la valenza delle limitazioni alle libertà personali disposte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche le disposizioni speciali sul lavoro agile e sulla sospensione del blocco dei veicoli euro 4 diesel, nonché la proroga della valenza di tutti i certificati, attestati, permesso, concessioni, autorizzazioni e atti abitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e i 90 giorni successivi al termine dello Stato d'emergenza).

  • Spostamenti tra regioni: libertà di movimento tra Regioni e Province autonome sottoposte alla disicplina delle zone bianche o gialle, mentre tra quelle sottoposte alla zona arancione o rossa gli spostamenti saranno altresì permesse - oltre che per i tradizionali stati di necessità previsti dalla normativa - anche per i soggetti muniti di "certificazione verde" che possono essere rilasciati dalle autorità preposte a coloro che siano risultati negativi ai test-molecolare per la rilevazione del Covid-19, che siano guariti dalla malattia o che abbiano completato le vaccinazioni

  • Somministrazione con consumo sul posto presso attivitià di ristorazione: viene rivista la disciplina del consumo sul posto in zona gialla, che sarà consentita dalle 5 alle 22 in tutte le attività di somministrazione (ristoranti, bar, pizzerie, pub, ecc.) ma esclusivamente su tavoli all'aperto, mentre sui tavoli al chiuso sarà possibile solo dall'1 giugno e solo fino alle ore 18. L'attività in questione resta inoltre permessa senza limiti d'orario presso le strutture ricettive, esclusivamente per gli alloggiati. In ogni caso allo stesso tavolo non possono consumare più di 4 persone, salvo che siano tutte conviventi. Clicca qui per leggere l'articolo dedicato ai chiarimenti per le attività di ristorazioneClicca qui per leggere il comunicato stampa FIEPET - Confesercenti.

  • Fiere, convegni e congressi: dal 15 giugno in "Zona Gialla", è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021 sono consentite in "Zona Gialla" le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento. 

  • "Visita ad amici e parenti": viene ampliata la possibilità di recarsi presso case abitate da terzi, consentendola per altre 2 persone (ossia per 4 persone complessivamente, nel cui novero non viene computata la presenza di eventuali persone non autosufficieniti al seguito di coloro che si spostano).

  • Spettacoli aperti al pubblico: dal 26 aprile 2021, in "Zona Gialla" gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi, anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, nel rispetto delle linee guida in vigore. Qualora non sia possibile la garanzia del rispetto di tali condizioni, restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico.

  • Sport di squadra, piscine e palestre: dal 26 aprile 2021, in "Zona Gialla" e nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in "Zona Gialla", sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre

  • Competizioni ed eventi sportivi: dal 1° giugno 2021, in "Zona Gialla", le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. 

Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato che la Lombardia, a partire dal prossimo lunedì 26 aprile, passerà in "Zona Gialla", determinando un allentamento dei limiti agli spostamenti all’interno della Regione di residenza e la possibilità di riapertura al pubblico da parte di molte attività in precedenza chiuse, tra bar e ristoranti con spazi all'aperto.

Di seguito un breve riepilogo delle misure che disciplinano la Zona Gialla in aggiunta a quanto detto sopra:

  • Commercio al dettaglio: aperti gli esercizi di tutte le merceologie, sia in sede fissa che su area pubblica; nelle giornate festive e prefestive restano purtroppo ancora chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Clicca qui per leggere il comunicato stampa  Confesercenti circa le chiusure per i centri commerciali.

  • Asporto e consegne a domicilio per attività della ristorazione: il Ministero degli Interni ha evidenziato che l'attività di asporto per tutte le attività di "ristorazione", ivi comprese le attività dei bar senza cucina (ateco 56.3) è consentita sino alle ore 22.

  • Attività di mensa: si ritiene sempre concessa purché sulla base di contratti con impresa che richiede il servizio per i proprio dipendenti.

  • Agenzie viaggi e agenzie immobiliari: aperte al pubblico.

  • Barbieri, Lavanderie e altre attività di servizi alla persona: aperte tutte le attività (tra cui: saloni per i trattamenti estetici, saloni tatuaggi e piercing, agenzie matrimoniali e d'incontro, lavasecco e pompe funebri), salvo che per centri benessere e stabilimenti termali per finalità non terapeutiche.

  • Altre attività professionali: aperte al pubblico.

  • Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.

  • Discoteche e sale da ballo: attività sospese.

  • Centri culturali, sociali e circoli ricreativi: attività sospese.

  • Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.

DISPOSIZIONI COMUNI

Restano inoltre in vigore le altre disposizioni anti-Covid già in essere, tra cui, oltre all’obbligo di uso di mascherine anche all’aria aperta e al mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro in tutti i casi previsti:

  • Cartellonistica indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale da esporre obbligatoriamente nei locali pubblici e aperti al pubblico che possono restare aperti (tale indicazione deve garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra ogni individuo): clicca qui per visitare la pagina dedicata alla cartellonistica Confesercenti Milano.

  • Applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020, così come rivisto dal protocollo del 6 aprile 2021.

  • Rispetto delle schede tecniche per le attività ancora consentite relative ai singoli settori di attività riportate nelle linee guida nelle linee guida del DPCM del 14 Gennaio 2021

  • Divieto di effettuare spostamenti in altre regioni e province autonome fino al 27 marzo, salvo che per comprovate esigenze lavorative o altre situazioni di necessità

Confesercenti ribadisce in ogni caso l'urgenza di nuove misure per sostenere le attività economiche dopo la "terza ondata" covid, nonché per garantire maggiori margini di apertura, come invocato nella petizione online lanciata il 7 Aprile durante la mobilitazione nazionale di Confesercenti (clicca qui per approfondire le proposte della petizione).

IMPORTANTE: Nella Città di Milano resta in vigore il "Patto Milano per la Scuola": clicca qui per leggere l'articolo dedicato.


Per ulteriori informazioni contatta lo Sportello SOS Imprese CoronaVirus attivato da Confesercenti Milano per stare vicina alla tua impresa (clicca qui per ulteriori informazioni):

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