Contributo a fondo perduto perequativo - domande fino al 28 Dicembre

Contributo a fondo perduto perequativo - domande fino al 28 Dicembre

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il nuovo provvedimento che definisce il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo perequativo previsto dal Decreto Sostegni-Bis

Tale contributo, per cui si potranno presentare le domande fino al prossimo 28 dicembre, è dedicato a coloro che rispettano i seguenti parametri:

  • il richiedente deve aver conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro;

  • devono sussistere entrambi i seguenti requisiti:

    • la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 deve essere stata presentata entro il 30.09.2021. In tema di dichiarazioni dei redditi, ai fini dell’accesso al contributo perequativo, è inoltre chiarito che: 

      • la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2019 è valida anche se trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione e comunque non oltre il 30.09.2021;

      • il contributo perequativo non spetta qualora una delle due dichiarazioni risulti assente o presentata successivamente ai predetti termini;

      • eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato sulla base alle dichiarazioni validamente presentate entro il 30.09.2021;

    • l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso ammontare relativo al periodo d’imposta 2019;

Al contrario, il contributo non spetta a:

  1. soggetti che abbiano attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021, ad eccezione di alcuni casi residuali previsti dalla norma ;

  2. soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data del 26.05.2021;

  3. enti pubblici;

  4. intermediari finanziari e società di partecipazione.

La determinazione del contributo avviene nelle seguenti modalità:

  1. Calcolo della differenza del risultato economico d’esercizio relativo al 2019 rispetto a quello relativo al 2020, alla quale occorre sottrarre l’importo delle somme percepite a titolo di contributo a fondo perduto dall’Agenzia delle entrate;

  2. all’importo ottenuto deve essere applicata la corretta percentuale prevista dal Decreto attuativo:

  • 30%, qualora i ricavi e i compensi dell’anno 2019 siano inferiori o pari a 100.000 euro,

  • 20%, qualora i ricavi e i compensi dell’anno 2019 siano compresi tra 100.000 euro e 400.000 euro,

  • 15%, qualora i ricavi e i compensi dell’anno 2019 siano compresi tra 400.000 euro e 1.000.000 di euro,

  • 10%, qualora i ricavi e i compensi dell’anno 2019 siano compresi tra 1.000.000 di euro e 5.000.000 di euro

  • 5%, qualora i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sino compresi tra 5.000.000 di euro e 10.000.000 di euro (limite di ricavi massimo di accesso al beneficio).

  • Non è previsto un importo minimo del contributo, mentre è stabilito un importo massimo erogabile pari ad euro 150.000;

    L’istanza di richiesta del contributo potrà essere trasmessa, direttamente o tramite un intermediario abilitato (in genere il consulente fiscale di riferimento), a partire dal 29 novembre 2021 fino al 28 dicembre 2021.

     

    Per ulteriori informazioni contatta la Segreteria di Confesercenti Milano ad uno dei seguenti recapiti:

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