CoronaVirus, linee guida per attività economiche e produttive lombarde dal 1° Agosto al 10 Settembre

CoronaVirus, linee guida per attività economiche e produttive lombarde dal 1° Agosto al 10 Settembre

AGGIORNAMENTO del 13 Agosto 2020: Regione Lombardia ha emanato la nuova Ordinanza n. 596che aggiorna, oltreché la data di avvio delle lezioni per le scuole d'infanzia al 7 Settembre e per gli altri ordini e gradi al 14 Settembre e le linee guida da seguire per le attività didattiche, le seguenti schede delle ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’ come di seguito:

  • Ristorazione: "Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
  • Attività ricettive: “Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
  • Servizi alla persona, Palestre, Strutture termali e centri benessere: “Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
  • Musei, archivi e biblioteche: “Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani.

Per gli aspetti non disciplinati dalla presente ordinanza e dalla precedente Ordinanza n. 590 rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.


Regione Lombardia ha emanato la nuova Ordinanza n. 590 che stabilisce le misure in vigore da sabato 1° Agosto fino a giovedì 10 Settembre 2020, salvo non sia diversamente indicato.

L'ordinanza n. 590 conferma che nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è confermato l’obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.
Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

L’Ordinanza n. 590, inoltre, sancisce che su autobus, filobus, tram, metropolitane, treni, servizi di navigazione e trasporto funiviario è consentito occupare tutti i posti a sedere, mentre i posti in piedi possono invece essere occupati, a seconda dei casi, per il 25% o il 50% della capienza totale per la quale il mezzo è omologato. Vi sono ulteriori disposzioni per i servizi di trasporto scolastico, in previsione della ripresa del nuovo anno.

Per i servizi di taxi e noleggio con conducente non è più obbligatorio mantenere il distanziamento tra membri dello stesso gruppo familiare, conviventi, o individui che appartengono a nuclei pre-organizzati.

Sono, infine, introdotte nuove indicazioni per la partecipazione alle cerimonie religiose svolte in luoghi chiusi: il numero dei presenti deve essere stabilito in modo da garantire la distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, considerando inoltre le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono le cerimonie fino ad massimo di 350 presenti; per richiedere la deroga a questo limite è necessario presentare la relazione di un tecnico abilitato.

Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dal D.P.C.M. dell’11 giugno 2020).

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina alla fine dell’attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.

L’Ordinanza del 31 luglio conferma quanto disposto dall’Ordinanza 573 del 29 giugno per quanto riguarda:

  • Gli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia.
  • La ripresa dei tirocini anche in presenza.
  • Le attività di volo e la navigazione da diporto.
  • Le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate
  • Lo svolgimento di censimenti e l’attuazione di piani di controllo della fauna selvatica.
  • Lo svolgimento di eventi sportivi “a porte chiuse”.

Resta peraltro valido quanto previsto dall’Ordinanza 579 del 10 luglio rispetto alla ripresa degli sport di contatto, di squadra e individuali.

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 590 conferma le ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’ e aggiorna le schede:

  • Piscine
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo.

Tutte le attività riportate in elenco di seguito sono soggette al rispetto delle misure indicate nelle schede corrispondenti:

  • Ristorazione
  • Stabilimenti balneari e spiagge
  • Attività ricettive e locazioni brevi
  • Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
  • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
  • Uffici aperti al pubblico
  • Piscine
  • Palestre
  • Manutenzione del verde
  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  • Attività fisica all’aperto
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  • Aree giochi per bambini
  • Circoli culturali e ricreativi
  • Formazione professionale
  • Spettacoli
  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • Professioni della montagna
  • Guide turistiche
  • Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
  • Strutture termali e centri benessere
  • Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
  • Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
  • Discoteche e sale da ballo.

Per gli aspetti non disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.

 

Per ulteriori informazioni contatta lo Sportello SOS Imprese CoronaVirus attivato da Confesercenti Milano per stare vicina alla tua impresa (clicca qui per ulteriori informazioni):

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