CoronaVirus, regole per attività economiche dal 18 al 31 Maggio

CoronaVirus, regole per attività economiche dal 18 al 31 Maggio

Dal 18 al 31 Maggio le attività economiche lombarde saranno sottoposte alle regole stabilite dall'ordinanza emanata da Regione Lombardia il 17 Maggio, in attuazione dei principi previsti dal  dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato nello stesso giorno, nonché del Decreto Legge n. 33 del 16 Maggio (clicca qui per scaricare: testo dell'Ordinanzaallegato 1 e allegato 2DPCM e relativi allegati

Tali regole, che potranno essere riviste - in base all'andamento epidemiologico - sia in senso più restrittivo che in senso più permissivo, anche con riferimento a specifiche aree del territorio regionale, prevedono, in linea generale:

  • la possibilità per le persone di spostarsi liberamente - senza bisogno di autocertificazioni -  sul territorio regionale, fermo restando il divieto di allontanarsi dalla propria dimora da parte di coloro che abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi o che comunque siano sottoposti a misure di quarantena, nonché l'esigenza di giustificare spostamenti fuori dalla Regione solo in presenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per ulteriori necessità previste dalla normativa vigente, ferma restando la facoltà di tornare alla propria abitazione o dimora.
  • La necessità, per chi si rechi fuori dalla propria abitazione, di provvedere a una puntuale disinfezione delle mani, nonché di coprire le vie respiratorie con una mascherina o, in mancanza con qualche indumento, salvo che durante lo svolgimento di intensa attività motoria, ovvero che da parte di minori di anni 6 o soggetti con particolari problemi di salute e relativi accompagnatori, ove necessario.
  • L'esigenza di mantenere, fuori dalla propria abitazione, nonché nei luoghi di lavoro un adeguato "distanziamento sociale", quantomeno di 1 metro tra una persona e l'altra, ferme restando eventuali distanze maggiori o deroghe per casi particolari previsti dalla normativa.
  • La possibilità per le attività economiche di riprendere le rispettive attività salvo espresso divieto previsto dalla normativa e fermo restando il rispetto, tra le altre prescrizioni, di quanto specificato dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 del citato DPCM, nonché di quanto ulteriormente disposto dalla richiamata ordinanza (clicca qui per scaricare l'infografica riassuntiva dell'ordinanza regionale).

Più nel dettaglio, si evidenzia che in Lombardia:

  •  Possono riaprire al pubblico, nel rispetto delle norme sopra citate, anche le attività - precedentemente chiuse - afferenti a questi settori:
    • commercio al dettaglio di prodotti diversi da quelli alimentari e di prima necessità, anche su area pubblica
    • somministrazione di alimenti e bevande (cd "attività di ristorazione" in cui il DPCM ricomprende anche bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie), essendo peraltro obbligatoria la rilevazione della temperautra dei clienti in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto, che dovranno vietare l'accesso al locale da parte di coloro che presentino una temperatura superiore ai 37,5 gradi centigradi.
    • parrucchieri ed estetiste, cui per analogia sono equiparati anche tatuatori e foratori (piercing).
    • strutture ricettive non alberghiere
    • autoscuole e scuole velistiche
    • impianti e centri sportivi, limitatamente alle attività svolte all'aria aperta o in strutture completamente aperte sui lati con porte e teloni scorrevoli, col divieto di fruizione di spazi e servizi accessori, fatto salvo per i servizi igienici, nonché in ogni caso col divieto di attività in piscine e palestre, anche all'aperto.
  • Possono altresì riprendere le attività di:
    • guide turistiche
    • guide alpine
    • maestri di sci
  • Restano in ogni caso operative le attività già consentite quali:
    • toelettatura di animali, purché con consegna e prelievo successivo, senza contatto prolungato con persone.
    • strutture ricettive alberghiere
    • servizi assicurativi, bancari e finanziari
    • servizi legali,contabili, di direzione aziendale, di supporto alle imprese, d'istruzione;
    • studi di architettura
    • servizi di vigilanza e investivazione
    • servizi di informazione e comunicazione
    • servizi di addestramento e allenamento di cani, cavalli e altri animali.
  • Per tutti i datori di lavoro che dispongano di personale è obbligatorio rilevare la temperatura dei dipendenti prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, isolando coloro che presentino una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi.
  • È confermato l'obbligo per i concessionari di slot machine di provvedere al blocco delle stesse, nonché di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale.

A seguire si riportano i più specifici obblighi in vigore per determinati settori di attività ai sensi delle linee d'indirizzo per la riapertura delle attività economiche emanate da regione Lombardia (clicca qui per scaricare l'infografica riassuntiva dell'ordinanza regionale).

A) RISTORAZIONE

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, mense, bar, pub, circoli con somministrazione e ristorazione, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito elle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali o connessi alle aziende agricole), nonché per l’attività di catering.

  1. Informative recanti le misure di prevenzione adottate nell'esercizio, comprensibile anche per stranieri.
  2. Prodotti igienizzati da mettere a disposizione di clienti e personale, anche in più punti del locale (entrata, servizi igienici), essendo peraltro obbligatorio utilizzare tali igienizzanti prima di ogni servizio al tavolo da parte del personale.
  3. Servizi igienici (ove presenti) da pulire più volte al giorno.
  4. Ingressi contingentati per garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro.
  5. Tavoli e sedute predisposti, ove presenti, per garantire la distanza interpersonale di 1 metro tra i clienti, salvo che si tratti di minori di anni sei e persone non autosufficienti (essendo in ogni caso aspetto attinente alla responsabilità individuale), ovvero qualora siano istallate adeguate barriere. 
  6. Ove presenti posti a sedere, il numero dei clienti non può superare tale numero, dovendosi peraltro privilegiare le prenotazioni, mantenendo per 14 giorni l'elenco di quest'ultime.
  7. La consumazione a buffet è vietata, essendo invece consentita quella al banco qualora sia assicurata la distanza interpersonale di 1 metro, salvo che per minori di anni sei e persone non autosufficienti.
  8. Mascherina obbligatoria per il personale a contatto coi clienti, anche alle casse (salvo in presenza di adeguate schermature), nonché per i clienti, salvo che quando si trovino seduti al tavolo.
  9. Disinfezione delle superfici al termine di ogni consumazione e igienizzazione di eventuali utensili e contenitori riutilizzabili (saliere e oliere)
  10. Menù plastificati da disinfettare dopo ogni uso, cartacei a perdere o consultabili da telefono cellulare.
  11. Temperatura dei dipendenti da misurare obbligatoriamente, impedendo attività lavorativa di chi abbia più di 37,5 gradi.
  12. Temperatura dei clienti da misurare obbligatoriamente per le attività di ristorazione con consumo sul posto.

B) STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE

  1. Informative recanti le misure di prevenzione adottate nell'esercizio, comprensibile anche per stranieri (consigliata presenza di accompagnatori dello stabilimento che illustrino le stesse)
  2. Prodotti igienizzati da mettere a deposizione di clienti e personale, anche in più punti dello stabilimento.
  3. Privilegiare gli accessi tramite prenotazione e mantenere per almeno 14 giorni l'elenco presenze.
  4. Mascherina obbligatoria per i dipendenti, ferma restando la possibilità di istallare schermi alle casse;
  5. Pagamenti elettronici da favorire,e ventualmente in fase di prenotazione.
  6. Spazi da riorganizzare al fine di garantire la distanza interpersonale di 1 metro (salvo il caso di accompagnamento di mitnori di anni sei o persone non autosufficienti), nonché prevedendo uno spazio di rispetto di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone,  così come di 1,5 metri per altra attrezzatura da spiaggia non posizionata nei pressi degli ombrelloni stessi.
  7. Frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatori, cabine, docce, servizi igienici, ecc. Con sanificazione obbligatoria a fine giornata.
  8. Disinfezione di attrezzatura come sedie, straio e ombrelloni al cambio di cliente.
  9. Divieto di attività ludico-sportiche che possono dar luogo ad assembramenti, ferma restando la praticabilità di attività quale "racchettoni", nuoto, surf e sue varianti, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.
  10. Temperatura dei dipendenti da misurare obbligatoriamente, impedendo attività lavorativa di chi abbia più di 37,5 gradi.

 C) STRUTTURE RICETTIVE

  1. Informative recanti le misure di prevenzione adottate nell'esercizio, comprensibile anche per stranieri.
  2. Distanziamento interpersonale di un metro da gatantire in tutte le aree comuni, anche favorendo percorsi differenziati all'interno delle strutture, in particolare nelle zone di ingresso e uscita; il distanziamento deve essere fatto osservare anche negli ascensori, salvo che per soggetti di un medesimo gruppo di viaggiatori.
  3. Obbligo di utilizzo della mascherina in modo continuativo da parte dei lavoratori, nonché dei clienti, salvo che - per quest'ultimi - negli spazi diversi da quelli comuni.
  4. Pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature alla fine di ogni turno di lavoro da parte dell'addetto al servizio di ricevimento.
  5. Favorire prenotazioni e pagamenti elettronici
  6. Prodotti igienizzati da mettere a deposizione di clienti e personale, anche in più punti della struttura, promuovendo l'utilizzo frequente.
  7. Disinfezione di ogni oggetto fornito in uso dalla struttura agli ospiti al termine di ogni utilizzo, nonché - più in generale - di ogni area della struttura, da tenere costantemente pulita.
  8. Areazione/microclima: assicurarsi della messa a punto degli impianti, nonché eseguire quanto riportato per il loro corretto utilizzo (vedi ordinanza regionale)
  9. Per l'attività di ristorazione, si veda quanto previsto dalla scheda di cui sopra.
  10. Temperatura dei dipendenti da misurare obbligatoriamente, impedendo attività lavorativa di chi abbia più di 37,5 gradi.

D) SERVIZI ALLA PERSONA (PARRUCCHIERI, ESTESTI, TATUATORI, FORATORI-PIERCER)

  1. Informative recanti le misure di prevenzione adottate nell'esercizi.
  2. Accessi solo su prenotazione, mantenendo elenco presenze per 14 giorni.
  3. Distanza interpersonale di 1 metro, riorganizzando a tal fine gli spazi.
  4. Delimitare le aree di lavoro con barriere fisiche, ove possibile, per evitare la trasmissione di gocce infette.Prodotti igienizzati da mettere a deposizione di clienti e personale, anche in più punti della struttura, promuovendo l'utilizzo frequente.
  5. Riviste e altro materiale informativo a uso promiscuo da rimuovere.
  6. Mascherine da utilizzare obbligatoriamente (eventualmente di tipi più avanzato delle chirurgiche per eventuali mansioni, come visiera protettica e mascherina FFP2 senza valgola per le prestazioni di estetica che necessitino di una distanza ravvicinata)
  7. A ogni cambio di cliente eseguire un'adeguata igienizzazione delle mani da parte dell'operatore, che sidinfettera anche attrezzatura e accessori e igienizzerà ogni postazione.
  8. Servizi igienici regolarmente puliti e disinfettati.
  9. Cambio dell'aria da favorire costantemente, escludendo funzione ricircolo aria da impianti di condizionamento.
  10. Saune, bagni turco e idromassaggi: divieto di utillizzo.
  11. Favorire pagamenti elettronici.
  12. Temperatura dei dipendenti da misurare obbligatoriamente, impedendo attività lavorativa di chi abbia più di 37,5 gradi.

 E) COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, AGENZIE VIAGGI, MERCATI COPERTI

  1. Informative recanti le misure di prevenzione adottate nell'esercizi
  2. Distanza interpersonale di 1 metro da garantire tra i clienti, riorganizzando a tal fine gli spazi.
  3. Negozi di abbigliamento: obbligo di mettere a disposizione guanti monouso da utilizzare da parte dei clienti per scegliere in autonomia i capi.
  4. Mascherina obbligatoria per operatori e clienti.
  5. Soluzioni idroalcoliche da utilizzare prima e dopo ogni servizio reso al cliente.
  6. Pulizia e deisingezione quotidiana delle aree comuni.
  7. Cambio dell'aria da favorire costantemente, escludendo funzione ricircolo aria da impianti di condizionamento.
  8. Favorire pagamenti elettronici.
  9. Temperatura dei dipendenti da misurare obbligatoriamente, impedendo attività lavorativa di chi abbia più di 37,5 gradi.
  10. Per i mercati coperti si usano le medesime misure sopra riportate, ove compatibili, dovendosi altersì salvaguardare l'accesso regoalmentato e scaglionato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, percorsi in entrata e uscita.

F) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (MERCATI E FIERE, POSTEGGI ISOLATI E ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE)

  1. Informative per garantire il distanziamento dei clienti in attesa in antrata con posizionamento almeno all'ingresso dei mercati di cartelli in italiano e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
  2. Distanza interpersonale di 1 metro da garantire in tutte le attività e le loro fasi.
  3. accesso regoalmentato e scaglionato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, percorsi in entrata e uscita.
  4. Disinfettanti per mani a disposizione accanto ai sistemi di pagamento
  5. Guanti usa e getta per l'acquisto di prodotti, particolarmente per alimenti e bevande.
  6. Mascherina obbligatoria per operatori e clienti.
  7. I comuni dovranno regolamentare la gestione di mercati e fiere anche previo apposito accordo coi titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia, tenendo conto delle specifiche peculiarità locali di ogni area al fine di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  8. In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche (anche definendo la capienza massima dell’area in relazione alla superficie calpestabile dell’area), di perimetrazione dell’area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale. I comuni potranno altresì prevedere corsie mercatali a senso unico, posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verificale) nelle zone prossimali ai singoli banchi per favorire il rispetto del distanziamento, nonché un maggiore distanziamento dei posteggi tra loro rispetto a quello di almeno 1 metro previsto e - ancora sempre facoltativamente - l'individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima dei clienti compresenti, così come la sospensione della vendita di beni usati.
  9. I titolari di posteggio dovranno invece garantire: 
    1. pulizia e igenizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
    2. uso di mascherine, essendo invece possibile sostituire i guanti con il frequente uso di gel igienizzante.
    3. Distanziamento di almeno 1 metro anche tra gli operatori (pure in operazioni di carico e scarico)
    4. vendita abbigliamento: guanti monouso a da far utilizzare obbligaoriamente alla clientela per scelta capi
    5. beni usati: da igienizzare capi di abbigliamento e calzature prima che siano poste in vendita
  10. Operatori posteggi isolati e itineranti applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui sopra.
  11. Temperatura dei dipendenti da misurare obbligatoriamente, impedendo attività lavorativa di chi abbia più di 37,5 gradi.
  12. Per i mercati coperti si usano le medesime misure sopra riportate, ove compatibili, dovendosi altersì salvaguardare l'accesso regoalmentato e scaglionato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, percorsi in entrata e uscita.

G) UFFICI APERTI AL PUBBLICO

  1. Informative recanti le misure di prevenzione adottate.
  2. Favorire, ove possibile, contanti a distanza con strumenti tecnologici
  3. Accesso solo tramite prenotazione al fine di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, all'uopo rivendendo anche gli spazi.
  4. Mascherina da utilizzare obbligatoriamente
  5. Barriere, laddove possibile, per evitare la diffusione di gocce contaminate;
  6. Soluzioni idralcoliche nelle aree di attesa con la raccomandazione di procedere a frequente utilizzo, soprattutto dopo il contatto con riviste o materiale informativo.
  7. Attività di front-office per uffici ad alto afflusso di clienti solo in postazione dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione, dovendo l'operatore procedere a frequente igienizzazione delle mani consoluzioni idroalcoliche prima e dopo ogni servizio reso al cliente.
  8. Riunioni sono da evitare in presenza, dovendo ove necessario svolgersi comunque con mascherina e garantendo la distanza interpersonale di 1 metro.
  9. Pulizia delle superfici di lavoro e disinfezione delle attrezzature dopo ogni cliente.
  10. Ricambio d'area da favorire negli ambienti interni escludendo il ricircolo d'aria negli impianti di condizionamento.

H) MANUTENZIONE DEL VERDE

  1. La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni
    fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l’obbligo di mascherina e di guanti.
  2. Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti,
    occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale
    esterno).
  3. Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli
    altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto,
    macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
  4. Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le
    macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
  5. L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all’interno dei
    locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani. 
  6. Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando
    il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della
    distanza di almeno 1 metro fra le persone.
  7. Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego
    di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
  8. Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico
    materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di
    idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
  9. Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate
    deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l’uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
  10. Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l’uso promiscuo di trattorini
    o macchine semoventi

I) MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI E MONUMENTI STORICI E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi, biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali.

  1. Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
  2. Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
  3. I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
  4. Il personale lavoratore deve sempre indossare la mascherina a protezione delle vie aeree.
  5. L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  6. In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani.
  7. Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
  8. Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
  9. Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. schermi touch, maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
  10. Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
  11. L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
  12. Regolamentare l’utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
  13. Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni. Eliminare la disponibilità di depliant e altro materiale informativo cartaceo.
  14. Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
  15. Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessidopo il loro utilizzo.

L) PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (GUIDE ALPINE E MAESTRI DI SCI)

Svolgimento dell’attività con piccoli gruppi di partecipanti fino a quattro persone esclusi gli accompagnatori,

  1. Lavaggio o disinfezione frequente delle mani,
  2. divieto di scambio di cibo e bevande,
  3. divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali),
  4. uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate,
  5. disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori,
  6. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.
  7. prima dell’inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all’esercizio della professione ed aggiornamento professionale dovranno fornire idonea dichiarazione attestante l’assenza di sintomatologie riconducibili ad affezione da COVID-19 (ad es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).

 M) AUTOSCUOLE E SCUOLE NAUTICHE

Le autoscuole e le scuole nautiche possono effettuare esercitazioni di guida e pilotaggio seguendo tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la massima igiene, quali, a titolo di esempio, uso della mascherina, igienizzazione delle mani o uso dei guanti da parte dell’istruttore e del discente e la sanificazione del veicolo o dell’unità di navigazione dopo ogni guida/pilotaggio.

 

Per ulteriori informazioni contatta lo Sportello SOS Imprese CoronaVirus attivato da Confesercenti Milano per stare vicina alla tua impresa (clicca qui per ulteriori informazioni):

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