Decreto "Aprile": fino a fine mese niente zona gialla salvo "provvedimenti espressi"

Decreto "Aprile": fino a fine mese niente zona gialla salvo "provvedimenti espressi"

Nella serata del 31 Marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto "Decreto Aprile", il quale ha sostanzialmente stabilito che, dal prossimo 7 Aprile, resterà in vigore la disciplina dell' "Italia a colori" di cui all'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 2 Marzo) reiterandone però l'applicazione più gravosa già disposta fino a Pasqua dal Decreto Legge numero 33 del 13 Marzo, per l'effetto essenzialmente stabilendo l'applicazione delle norme della "zona arancione" nelle Regioni e Province autonome che in base ai parametri in precedenza approvati avrebbero dovuto collocarsi in "zona gialla", nonché l'applicazione delle norme della "zona rossa" per quelle aree dove l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti. Le Regioni e le Province autonome che dovessero avere dati epidemiologici da "zona gialla" potranno effettivamente essere così classificate solo con provvedimento espresso del Consiglio dei Ministri, che dovrà peraltro tener conto dell'andamento del piano di vaccinazioni. 

Per la Lombardia, che - formalmente - sarà "zona rossa" quantomeno fino all'11 Aprile, pare dunque ancora più arduo un prossimo ritorno nella "zona gialla" che quantomeno allevierebbe la sofferenza degli esercenti di negozi e pubblici esercizi, permettendo maggiore mobilità alla clientela e l'attività di somministrazione sul posto in orario diurno (clicca qui per leggere la dichiarazione politica del Presidente di Confesercenti Lombardia, Gianni Rebecchi).

A seguire si riporta una sintesi delle principali misure di contenimento che, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Marzo 2021, influiranno sull’esercizio delle attività economiche lombarde durante la vigenza della zona rossa:

  • Spostamenti: anche all'interno del Comune di residenza o abitazione, gli spostamenti devono essere giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Gli stessi motivi si applicano anche agli spostamenti al di fuori del Comune di residenza e della Regione, ferma restando la possibilità di spostarsi dal proprio Comune per usufruire di servizi aperti che non siano disponibili nello stesso. I residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono in ogni caso spostarti entro un raggio di 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. I occasione della Santa Pasqua, per i giorni 3, 4 e 5 Aprile sarà inoltre consentita la possibilità di raggiungere l'abitazione di un terzo sita sul territorio regionale da parte di altre due persone, eventualmente  accompagnate da conviventi a loro carico (minori, disabili e anziani) (clicca qui per scaricare il modulo di autodichiarazione editabile per gli spostamenti). 

  • Negozi e altre attività commerciali: chiusura al pubblico, salvo che per le rivendite di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e altri beni di prima necessità (clicca qui per il download dell'allegato 23, che individua le attività che possono restare aperte). Chiusi i mercati scoperti e coperti, salvo che per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e floro-vivaistici (e ferma restando la possibilità di operare per le merceologie di cui all’allegato 23 nei posteggi isolati).  Restano inoltre chiusi, nei giorni prefestivi e festivi, gli esercizi commerciali all'interno dei mercati chiusi e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

  • Ristorazione: bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e altre simili attività non possono consentire il consumo sul posto salvo che per quelle attività site nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nonché per l'attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e con riferimento agli esercizi situati nelle strutture ricettive (clicca qui per scoprire come attivare il servizio!), a favore dei rispettivi alloggiati e a qualunque ora. Resta in ogni caso possibili le consegne a domicilio, nonché l'asporto nella fascia oraria 5-22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (per i bar - ossia i pubblici esercizi con codice ATECO prevalente 56.3, l'asporto è consentito solo nella fascia oraria 5-18).  Si specifica che dopo le 18 è in ogni caso vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico diversi da quelli dove il servizio è garantito (alberghi, aree di servizio, ecc).

  • Fiere, sagre e manifestazioni fieristiche in struttura: obbligo sospensione attività.

  • Strutture ricettive: aperte, con possibilità di somministrare alimenti e bevande in qualsiasi ora ai soli avventori (se privi del servizio ristorazione, gli avventori potranno solo ricevere consegne a domicilio o comprare per asporto).

  • Servizi alla persona: obbligo di chiusura per barbieri, parrucchieri e centri estetici, restano aperte al pubblico tintorie, lavanderie e pompe funebri.

  • Agenzie viaggi: attività consentita in presenza, ferme restando le cautela in ordine agli spostamenti fuori dal Comune, da valutare alla luce dell'esigenza di viaggio.

  • Agenzie immobiliari: attività consentita in presenza, ferme restando le cautela in ordine agli spostamenti fuori dal Comune, da valutare alla luce dell'esigenza immobiliare del cliente.

  • Servizi bancari e finanziari: attività consentita in presenza.

  • Attività professionali: attività consentita in presenza.

  • Toelettatura animali: consentita in modalità consegna/toelettatura/ritiro animale senza ingresso nel locale e con autocertificazione del proprietario relativa al fatto di non essere sottoposto a quarantena o malato di Covid.

  • Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.

  • Discoteche e sale da ballo: chiuse.

  • Parchi tematici e di divertimento: obbligo sospensione attività.

  • Centri culturali, sociali e circoli ricreativi: obbligo sospensione attività (eventuale attività di somministrazione segue disciplina prevista per attività economiche).

  • Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.

  • Spettacoli aperti al pubblico: sospesi sia quelli al chiuso (anche in teatri, sale concerto e cinematografiche) che all'aperto.

  • Palestre, piscine, centri benessere e termali: obbligo sospensione attività, salvo che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche

  • Convegni, congressi e altri eventi: sospesi, salvo che se svolti con modalità a distanza

  • istituti scolastici e per l'infanzia: sospesa la didattica in presenza in istituzione scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, negli istituti tecnici superiori e nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (salvo che per la necessità di svolgere attività di laboratorio ovvero a favore dei disabili), nonché sospensione dei servizi socio-educativi per l'infanzia. A partire dal 7 Aprile riprende l'attività in presenza di scuole dell'infanzia, primarie e primo anno delle scuole secondarie di primo grado.

  • impianti sciistici: chiusi, salvo che per attività agonistica autorizzata.

  • Musei e altri istituti e luoghi della cultura: attività sospesa, salvo che per quella di biblioteche e archivi su prenotazione.

Restano, inoltre, in vigore le altre disposizioni anti-Covid già in essere, tra cui quelle concernenti:

  • Cartellonistica da esporre presso i locali delle attività economiche: clicca qui per visitare la pagina dedicata alla cartellonistica Confesercenti Milano

  • Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

  • Distanziamento interpersonale

  • Obbligo di permanenza domiciliare per i soggetti con febbre superiore ai 37,5 gradi centigradi

  • Protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020

  • Schede tecniche per le attività ancora consentite relative ai singoli settori di attività riportate nel vigente DPCM

 

Per ulteriori informazioni contatta lo Sportello SOS Imprese CoronaVirus attivato da Confesercenti Milano per stare vicina alla tua impresa (clicca qui per ulteriori informazioni):

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