Decreto Sostegni ter: le misure di aiuto per le imprese
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.
Si evidenzia che lo stesso è in corso di conversione in Legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni.
FONDO E CONTRIBUTO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
All’art. 2 del Decreto è introdotto, nello stato di previsione del MISE, un fondo denominato
“Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione pari a 200 milioni di euro, finalizzato alla concessione di aiuti sotto forma di contributo a sostegno del comparto del commercio al dettaglio.
In particolare, i predetti contributi sono destinati ai soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO:
-
47.19 – “Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati”;
-
47.30 – “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”;
-
47.43 – “Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati”;
-
47.5 -“Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi
specializzati”;
-
47.6 – “Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati”;
-
47.71 – “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”;
-
47.72 – “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
-
47.75 – “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
-
47.76 – “Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati”;
-
47.77 – “Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
-
47.78 – “Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati”;
-
47.79 – “Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato”;
-
47.82 – “Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie”;
-
47.89 – “Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria”;
-
47.99 – “Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati”.
Al riguardo, tra i requisiti necessari per l’accesso a beneficio, è previsto che i predetti soggetti:
-
presentino un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
-
abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto al 2019 (ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), del TUIR);
-
abbiano sede legale od operativa nel territorio dello Stato;
-
risultino regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro imprese;
-
non risultino in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
-
non risultino già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
-
non risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001.
Stante quanto scritto, la norma prevede che il contributo spettante sia determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, le seguenti percentuali:
-
60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 fino a 400 mila euro;
-
50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra 400 mila euro e un milione di euro;
-
40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra un milione di euro e due milioni di euro.
Con riferimento alle modalità per l’ottenimento del contributo è chiarito che i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al MISE. Al riguardo, i termini, le modalità per l’invio delle predette istanze, le relative istruzioni operative ed ogni altro elemento attuativo della misura saranno definite con apposito provvedimento del MISE
Infine, la norma chiarisce che:
-
qualora le risorse stanziate in tale ambito non siano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute e ammissibili il MISE provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo sulla base delle risorse disponibili e del numero di istanze ammissibili;
-
i contributi saranno concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Temporay Framework, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.
FONDO E CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE
All’art. 3, c.2 del Decreto, è previsto lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro destinati alle imprese che svolgono le attività classificate con i seguenti codici ATECO:
-
96.09.05 – “Organizzazione di feste e cerimonie”;
-
56.10 – “Ristoranti e attività di ristorazione mobile”;
-
56.21 – “Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)”;
-
56.30 – “Bar e altri esercizi simili senza cucina”;
-
93.11.2 – “Gestione di piscine”.
In particolare, ai fini dell’accesso al contributo è previsto che i soggetti beneficiari presentino cumulativamente le seguenti caratteristiche:
-
Aver registrato nell’anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 40% rispetto al fatturato del 2019 (ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), TUIR);
-
aver registrato nel periodo d’imposta 2021, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 novembre 2021 relativo al contributo a fondo perduto perequativo, di cui all’art. 1, c. 19, D.L. n. 73/2021).
Infine, si chiarisce che per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto, dovrà essere preso in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021;
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TAX CREDIT LOCAZIONI PER IL SETTORE TURISTICO
La disposizione, all’art. 5 del Decreto oggetto della presente circolare, proroga il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art.28 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “D.L. Rilancio”), per le imprese del settore turistico, con le stesse modalità e condizioni applicate in precedenza, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.
In particolare, il credito d’imposta:
-
spetta a condizione che i predetti soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019;
-
si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID- 19”, e successive modifiche.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TAX CREDIT RIMANENZE PER IL SETTORE TESSILE E DELLA MODA
All’art. 3, c. 3 del Decreto Sostegni ter è prevista l’estensione per il periodo d’imposta 2021 del tax credit in oggetto, riservato agli esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).
In particolare, con il nuovo decreto, il predetto bonus è esteso per il 2021 anche alle imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO:
-
47.51 – “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”;
-
47.71 – “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”;
-
47.72 – “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”.
Al riguardo, si ricorda che:
-
il credito d’imposta riconosciuto è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello 2020;
-
per la copertura della misura sono state stanziate ulteriori risorse, fino ad arrivare ad un fondo complessivo pari ad euro 250 milioni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TAX CREDIT SUI COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA
All’art. 15 del Decreto, è istituito a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, individuate dal decreto del MISE del 21 dicembre 2017, un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Al riguardo è specificato che, ai fini dell’accesso alla misura, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Infine, la disciplina prevede che il credito d’imposta:
-
è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
-
non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
-
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
-
ESONERO CONTRIBUTIVO (ART. 4)
Il Fondo Unico Nazionale Turismo è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022.
Con comma 2 si estende poi l’esonero contributivo di cui all’art. 7 del D.L. 104/2020 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. L’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai 3 mesi.
In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.
L’esonero è relativo alla contribuzione a carico azienda, ma esclude, come prassi consolidata i premi INAIL.
-
AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART. 7)
La cassa Covid 19 non è stata prorogata. Ma si andrà sugli ammortizzatori ordinari estesi con la riforma anche alle aziende con 1 lavoratore.
L’art. 7 del Decreto ristori ter prevede l’esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all’art. 5 (per la CIGO e per la CIGS) e all’art. 29, comma 8 (per il Fondo di integrazione salariale), del D.lgs. n. 148/2015, a favore ai datori di lavoro dei di solo alcuni settori, che sospendono o riducono l’attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali:
Infatti, soltanto le aziende del settore turistico-ricettivo e quelle di cui all’elenco che segue potranno usufruire di questo esonero che di norma è pari al 4% della retribuzione globale spettante al lavoratore relativamente alle ore di lavoro non prestate.
Ricordiamo, che dal 1° gennaio 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022), sono soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, appartenenti ai settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015 (CIGO) e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26,27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.
Si ricorda che si è in attesa della Circolare INPS e della modulistica per avviare le domande all’Assegno di Integrazione Salariale FIS che abbiamo sollecitato anche con comunicato stampa di ieri e ci auguriamo che siano presto operative.
Nello specifico le aziende esonerate dal contributo sono le seguenti (All.1 al decreto):
-
Turismo
– Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20)
– Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Ristorazione
– Ristorazione – Ristorazione su treni e navi (codi ATECO 56.10.5)
– Catering per eventi, banqueting (codici ATECO 56.21.0)
– Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ATECO 56.29)
– Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ATECO 56.30)
– Ristorazione con somministrazione (56.10.1)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ATECO 93.21)
Stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20)
Attività ricreative
– Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ATECO 93.29.1)
– Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3)
– Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9)
Altre attività
– Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09)
– Gestione di stazioni per autobus (codici ATECO 52.21.30)
– Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ATECO 49.39.01)
– Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ATECO 52.21.90)
– Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)
– Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codici ateco 52.22.09)
– Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)
– Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
– Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
– Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)
-
MODIFICHE AL DLGS 148/2015 IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART. 23)
L’art. 23 apporta diverse modifiche al D.lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Sono aspetti che verranno approfonditi in apposita nota tecnica dell’Ufficio Politiche del lavoro.
Tra le disposizioni più rilevanti si evidenziano le seguenti:
-
Per i soggetti interessati dalle misure di sospensione dell’attività nel periodo che va dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 di cui al D.L. n. 221/2021 (ci si riferisce a sale da ballo, discoteche e locali assimilati), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è stabilito che sono sospesi:
– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
– i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio
2022.
I predetti versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022.
Al riguardo è chiarito che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
-
estensione fino al 30 giugno 2022 dell’esonero dal versamento del canone patrimoniale unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi;
-
è esteso il periodo di validità dei c.d. “bonus termali”. In particolare, è previsto che i buoni non utilizzati entro la data dell’8 gennaio 2022, potranno essere fruiti entro il 31 marzo 2022;
-
in materia di cessione dei crediti fiscali, la nuova disposizione prevede che non sarà possibile cedere infinite volte i crediti fiscali relativi alle detrazioni edilizie (ex art. 121 del D.L. n. 34/2020) né quelli relativi ai c.d. “bonus Covid” (ex. art. 122 del D.L. n. 34/2020).
In particolare, è previsto che:
– il beneficiario della detrazione potrà cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi ultimi non potranno cederlo a loro volta;
– i fornitori e le imprese che eseguono i lavori ed applicano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi ultimi non potranno cederlo a loro volta.
Sul tema si evidenzia comunque la previsione di una norma transitoria secondo la quale, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura, potranno costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. In caso contrario, tutti i contratti stipulati che violino queste regole, saranno considerati nulli;
-
sul tema della c.d. “Transizione 4.0”, in riferimento alla quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con apposti decreto ministeriale, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;
MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE
Al c. 1 dell’art. 1 del Decreto in oggetto è disposto lo stanziamento pari ad euro 20 milioni a favore delle attività che alla data del 27 gennaio 2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’art. 6 c.2 del D.L. n. 221/2021 quali, ad esempio, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Al riguardo, la norma prevede espressamente che per l’attuazione della disposizione si applicano le vigenti misure disciplinate dall’art. 2 del D.L. n. 73/2021 (c.d. “D.L. Sostegni bis”), in quanto compatibili. Pertanto, al fine di avere una visione complessiva della disposizione in questione, si consiglia di leggere il documento in combinazione con i precedenti documenti predisposti dall’Ufficio Tributario di Confesercenti Nazionale sul tema.
MISURE DI SOSTEGNO PER I PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI
Al c. 1 dell’art. 3 del Decreto in questione è prevista l’estensione per il 2022 del Fondo introdotto all’art. 26 del D.L. n.41/2021 (c.d. “D.L. Sostegni”) e conseguentemente uno stanziamento pari ad euro 20 milioni per interventi in favore dei:
-
parchi tematici;
-
acquari;
-
parchi geologici;
-
giardini zoologici.
Al riguardo, la norma chiarisce che il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome sarà effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
MISURE DEL SETTORE CULTURA E DEL SETTORE EDITORIALE
All’art. 8, c. 2, invece, è previsto un incremento pari ad euro 30 milioni a favore del Fondo ex art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, rivolto al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Al riguardo, si ricorda che il predetto Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di spettacoli e mostre, in seguito all’emergenza COVID-19.
Per ulteriori informazioni contatta la Segreteria Confesercenti Milano:-
E-mail: [email protected]
-
WhatsApp: 351.8239530 (mandaci un messaggio istantaneo).
-
Telefono: 351.8239530