Finanziaria 2020: novità su detrazioni, contributi e regimi fiscali
- Prorogati per l’intero 2020 i bonus edilizi del 65%, previsto per gli interventi di riqualificazione energetica e del 50% previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia. Prorogato anche il cd. bonus mobili, pari al 50% della spesa sostenuta per mobili ed elettrodomestici di classe A+ se acquistati in concomitanza ad un intervento di ristrutturazione edilizia. Prorogato altresì il “bonus verde”, pari al 36% della spesa sostenuta per sistemazione o copertura a verde di aree scoperte.
- Debutta una nuova detrazione, il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate). La detrazione spettante è consentita, salvo proroghe, per i soli interventi avvenuti nel 2020; va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e non è previsto un limite massimo di spesa.
- La finanziaria non ha prorogato il super / iper ammortamento. Tale agevolazione viene sostituita con un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, calcolato in una percentuale variabile dal 6% al 40% (a seconda del bene acquistato), da conteggiarsi sul costo sostenuto. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di acquisto del bene. L’agevolazione in esame è usufruibile dalle imprese in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti.
- Con decorrenza 2020, la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15 TUIR (quali a titolo esemplificativo spese veterinarie, spese mediche specialistiche, assicurazioni, spese di istruzione) è riconosciuta a condizione che il pagamento sia avvenuto mediante sistemi di pagamento tracciabili. La detrazione in presenza di pagamento in contanti rimane consentita solo per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.
- Novità sul versante regime forfettario: vengono introdotte, con decorrenza 01/01/2020, due nuove cause di esclusione dal forfait, che interessano rispettivamente:
20.000 annui;
- gli imprenditori che, in aggiunta all’attività d’impresa, possiedono redditi da lavoro
dipendente/pensione superiori ad euro 30.000 lordi annuali.
Per tali soggetti il regime forfettario non risulterà più applicabile.
- Non è stata (ri)proposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq.
- Confermata, invece, la proroga della c.d. Sabatini – ter, consistente nell’erogazione a favore delle piccole e medie imprese di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi.
- Novità per quanto concerne le modalità di compensazione dei crediti tributari: a decorrere dal 2020 i crediti IRPEF, IRES ed IRAP di importo superiore ad euro 5.000 annui potranno essere utilizzati in compensazione tramite mod. F24 soltanto dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito. Il relativo mod. F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
- Prevista una graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante, che dagli euro 3.000 attuali passerà a:
- euro 1.000 a decorrere dall’01/01/2022.
- Confermata la proroga all’01/07/2020 dell’entrata in vigore della cd. “lotteria degli scontrini”;
- Viene introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate, a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi annuali non siano superiori a euro 400.000. Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’01/07/2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.