Importante iniziativa di Faib e Assolavaggisti su memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi prodotti da distributori automatici (“Vending machine”)

Importante iniziativa di Faib e Assolavaggisti su memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi prodotti da distributori automatici (“Vending machine”)

Chiariti gli aspetti applicativi. Restano esclusi i distributori carburanti.


Lo scorso lunedì 17 luglio, durante l’Assemblea di Presidenza congiunta di Faib e Assolavaggisti, si è tenuto un incontro di chiarimento e dibattito con i Dirigenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema “Memorizzazione e trasmissione elettronica dei dati corrispettivi prodotti da distributori automatici (“Vending machine”)”. L’incontro, che ha visto la partecipazione del Dott. Mario Carmelo Piancaldini (Dirigente Area Accertamento e Project Management Direzione Centrale Agenzia delle Entrate) e del Dott. Emiliano Luglio (Funzionario Area Accertamento Direzione Centrale Agenzia delle Entrate), è stato organizzato dalle due Federazioni, in maniera congiunta, per chiarire gli aspetti più problematici della nuova disciplina e avviare una fase di confronto direttamente con l’Amministrazione finanziaria.

Durante la riunione sono emerse tutte le problematiche riguardanti il nuovo adempimento e l’Agenzia delle Entrate si è mostrata molto disponibile sia in fase di presentazione della disciplina che a fornire eventuali chiarimenti in una fase successiva, qualora ve ne fosse necessità.
Durante l’incontro è stato confermato che, a decorrere dal 1° aprile scorso, – i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni tramite distributori automatici, dotati di memorizzazione elettronica, sono obbligati alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per tutte le cessioni di beni e prestazioni servizi effettuate mediante tali vending machine (a prescindere dalla categoria merceologica del bene oggetto di cessione o del servizio oggetto della prestazione).

Per rientrare nella disciplina, direttamente dal 1° aprile scorso, la Vending machine doveva rispettare le caratteristiche tecniche definite dall’Agenzia ed essere, quindi, composta da:

  • una Periferica di pagamento: periferica della Vending machine che gestisce monete e/o banconote e/o transponder (“chiavette”) e/o carte di debito/credito e/o sistemi di pagamento contactless

  • un Sistema master: (anche solo Master o S.M.): componente (scheda elettronica dotata di CPU) capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento, memorizzarli e di trasmetterli/comunicarli ad altri apparati

  • un Distributore (D.A.): erogatore dei prodotti selezionati collegabile al Sistema master

  • una Porta di comunicazione: un accesso (tramite collegamento wireless, via cavo o via transponder) presente sul distributore necessario al fine di comunicare/trasferire digitalmente i dati

Al contrario, per tutte le Vending machine che alla data del 1° aprile scorso non possedevano le suddette caratteristiche tecniche (in particolare la porta di comunicazione), l’obbligo è stato spostato al 1° gennaio 2018 con conseguente periodo transitorio per l’adattamento tecnico.

L’Agenzia, in tale ambito, ha precisato che anche qualora i soggetti interessati non dovessero provvedere all’adattamento tecnico dei propri distributori, saranno tenuti comunque alla registrazione dei corrispettivi in modo manuale ed all’invio telematico degli stessi tramite il portale messo a disposizione degli operatori da parte dell’Agenzia. E’ stato, inoltre, specificato che l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica verrà assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle Vending machine consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi in essere; pertanto, al fine di garantire un passaggio al nuovo regime secondo i principi di “normali tempi di obsolescenza e rinnovo” degli apparecchi è stato definito un percorso di “fiscalizzazione graduale” delle Vending machine, costituito da una soluzione “transitoria” da utilizzare non oltre il 31 dicembre 2022 che porterà ad una soluzione “a regime” che verrà disciplinata con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per i contribuenti ed operatori economici del settore che non hanno ancora provveduto alla registrazione sul portale dell’Agenzia delle Entrate ed al successivo censimento delle Vending machine utilizzate nell’ordinaria attività d’impresa, sarà messo a disposizione, dal 1° settembre p.v., un’area dedicata all’interno del sito internet dell’Agenzia in cui trovare i servizi per censire online i propri distributori ed ottenere i certificati per “sigillare elettronicamente” il file XML con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dagli apparecchi nella fase di erogazione dei prodotti. I dati verranno, come detto, “sigillati” elettronicamente e trasmessi online, su canale sicuro, all’Agenzia delle Entrate mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi registrati dal distributore (o in alternativa manualmente qualora non si sia dotati di porta di comunicazione). Al termine della fase di censimento, l’Agenzia fornirà un singolo QRCODE da applicare su ogni apparecchio in modo da consentire a chiunque di riconoscere che il distributore in questione, che si sta utilizzando, sia conosciuto e vigilato dall’Amministrazione. Il sigillo elettronico verrà applicato grazie ad un certificato digitale, rilasciato online dall’Agenzia delle Entrate agli operatori del settore del Vending, e garantirà l’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza dei dati dei corrispettivi.

L’acquisizione ed invio dei dati dal Sistema master avverrà periodicamente, a seconda della localizzazione e dell’utilizzo della Vending machine (potrà assumere cadenza giornaliera, infragiornaliera, infrasettimanale, inframensile fino ad un periodo massimo di 60 gg) in occasione del rifornimento dei beni da vendere e della raccolta del denaro presente nella cassetta monete.
Un importante aspetto emerso in questa fase è costituito dal fatto che tale disciplina deve essere vista anche come una “forma di garanzia e sicurezza” per l’imprenditore ed i consumatori. La possibilità, infatti, di avere sotto controllo, tramite un portale gestionale, l’intera platea delle proprie Vending machine (flussi finanziari, stato d’uso, etc.) risulta essere uno strumento rilevante di controllo per la propria impresa e, al contempo, l’applicazione del QRCODE, che qualifica ogni dispositivo, costituisce un simbolo di garanzia per i consumatori e di contrasto all’abusivismo per le imprese.
Un altro importante elemento di rilievo emerso dal dibattito è stato il chiarimento in merito alla possibilità, valutabile dagli imprenditori c.d. “ibridi” (cioè che svolgono sia attività tramite Vending machine sia attività commerciale/prestazione di servizi in modo “tradizionale”), di poter aderire, dal 1° gennaio 2017, alla disciplina concernente la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia dei dati dei corrispettivi mediante Registratori telematici, esercitando l’opzione di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 127/15. Per questa tipologia di imprese, infatti, è possibile l’esercizio della suddetta opzione, che ingloberebbe anche i corrispettivi da Vending machine, che consisterebbe nella dotazione del già citato registratore e nell’invio quotidiano di tutti i corrispettivi rilevati dal nuovo apparecchio comprensivi quelli generati dai distributori automatici.
Tale regime opzionabile definisce che coloro che aderiranno al regime saranno esonerati dagli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi e che l’opzione per il regime ha durata quinquennale (non revocabile se non entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio) e potrà essere esercitata, solo in modalità telematica, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati.

Infine, per quanto riguarda la Categoria dei gestori carburanti, è stato confermato che, al momento, tale comparto resta escluso dal perimetro di regolamentazione della disciplina esclusivamente per le Vending machine di carburante (se un esercente di un impianto di distribuzione carburante possiede altre tipologie di Vending machine sarà tenuto al censimento di queste ultime ed all’invio dei dati dal 1° gennaio p.v.). Per i distributori automatici di carburante invece, in considerazione delle peculiari caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati e delle norme attualmente vigenti in materia di controlli amministrativi a cui sono sottoposti i gestori in tale ambito merceologico, saranno oggetto di un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che disciplinerà termini e regole tecniche di avvio dell’adempimento anche per questi distributori, tenendo comunque in considerazione che i dati fiscali e tributari sono già in possesso dell’Amministrazione pubblica. Su questo aspetto, i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che sarà attivato un Tavolo di confronto con le Associazioni di Categoria.

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