Indennità di € 2400 per lavoratori stagionali, intermettenti, occasionali e di altre più specifiche categorie
L’art. 10 del Decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro in favore di:
- Lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli
- stabilimenti termali;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e
- degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dello spettacolo.
Per quanto riguarda la cumulabilità, le indennità previste dal decreto Sostegni non sono tra loro cumulabili, ma lo sono invece con l’assegno ordinario di invalidità.
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