LEGGE DI BILANCIO 2024: le novità in materia di lavoro

LEGGE DI BILANCIO 2024: le novità in materia di lavoro

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
Tra le varie disposizioni in materia di lavoro, si rileva:

FRINGE BENEFITS

Per il 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 (per il 2023 il limite era fissato ad euro 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).

Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria dal 10% al 5%, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023 dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.
Si tratta della c.d. “detassazione” prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016 per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Tale regime tributario consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5% per il periodo d’imposta 2024 e concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU.
Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO

Viene confermato sino al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori del comparto del turismo il trattamento integrativo speciale – che non concorre alla formazione del reddito – pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinarie effettuate nei giorni festivi.

CONGEDI PARENTALI

L’articolo 1, comma 179 della Legge di Bilancio 2024 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese il riconoscimento, entro il sesto anno di vita, di un ulteriore mese di indennità pari al 60% (per il solo 2024 parimenti all’80%), in luogo dell’attuale 30%.
Non varia la durata massima del congedo parentale.

I dettagli normativi sono stati  pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026”.

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