Lombardia in Zona Arancione dal 1° Marzo, cosa cambia per le attività economiche?
Aggiornamento dell'1.3.2021: Regione Lombardia ha disposto con proprie ordinanze il passaggio del Comune di Bollate dalla zona rossa alla zona arancione rafforzata (fino all'11 Marzo), nonché il passaggio dalla zona arancione alla zona arancione rafforzata per i Comuni di Besate, Binasco, Casarile, Liscate, Melzo, Motta Visconti, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Rodano Vignate (fino al 10 Marzo).
Con ordinanza del 27 Febbraio 2021, il Ministro della Salute ha prescritto che sul territorio regionale della Lombardia dovranno applicarsi le disposizioni previste per la cosiddetta "zona arancione" da parte del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 14 Gennaio 2021.
Varie ordinanze regionali prescrivono tuttavia misure più restrittive per specifiche zone del territorio regionale e, in particolare:
- fino al 10 Marzo compreso, salvo eventuali proroghe o dove diversamente specificato, applicazione delle misure previste per le "zone arancione rafforzate" nei seguenti Comuni:
- Città metropolitana di Milano: a partire dal 3 Marzo: Besate, Binasco, Casarile, Liscate, Melzo, Motta Visconti, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Rodano, Vignate, nonché fino all 11 Marzo, Bollate
- Provincia di Brescia: tutti i Comuni.
- Provincia di Bergamo: Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso;
- Provincia di Como: tutti i Comuni, a partire dal 3 Marzo.
- Provincia di Cremona: Comune di Soncino. nonché, a partire dal 3 Marzo: Cremona, Bordolano, Castelverde, Corte De Cortesi con Cignone, Corte De'Frati, Olmeneta, Pozzaglio ed Uniti, Spinadesco, Spineda;
- Provincia di Mantova: a partire dal 3 Marzo: Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Gonzaga, Medole, Moglia, Pegognaga, Pomponesco, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo Delle Segnate, Suzzara, Viadana.
- Provincia di Pavia: a partire dal 3 Marzo: Battuda, Bereguardo, Borgarello, Casorate Primo, Giussago, Rognano, Siziano, Trivolzio, Trovo, Zeccone, Vidigulfo, Zerbolò, nonché fino all 11 Marzo, Mede
- Provincia di Varese: Viggiù (fino all'11 Marzo)
- Fino al 7 Marzo, applicazione delle misure previste per le "zone rosse" nel comune di Valgoglio in Provincia di Bergamo.
ZONE ARANCIONI: DISCIPLINA
-
Spostamenti: all'interno del comune di residenza gli spostamenti non sono subordinati alla sussistenza di comprovate esigenze lavorative o altre situazioni di necessità, salvo che nella fascia oraria 22-5; salvo che sussistano le medesime giustificazioni è inoltre vietato spostarsi con mezzi di trasporto in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, essendo in ogni caso possibile farlo per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune (clicca qui per scaricare il modulo di autodichiarazione editabile). E' possibile, inoltre, per gli abitanti dei piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) spostarsi in un raggio di 30 km (non è possibile andare nei capoluoghi di provincia). Consentita, una sola volta al giorno, nell'arco temporale tra le ore 5 e le 22 la "visita ad amici o parenti" (massimo 2 persone, non rientrano nel conteggio figli minori di 14 anni, persone con disabilità e conviventi non autosufficienti);
-
Attività commerciali: aperti gli esercizi di tutte le merceologie, sia in sede fissa che su area pubblica; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, punti vendita di presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Per le attività che svolgono commercio al dettaglio di bevande (ATECO 47.25) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00
-
Attività dei servizi alla persona: aperte tutte le attività (tra cui: saloni per i trattamenti estetici, saloni tatuaggi e piercing, agenzie matrimoniali e d'incontro), salvo che per centri benessere e stabilimenti termali per finalità non terapeutiche.
-
Ristorazione: bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e altre simili attività restano sospese salvo che per quelle attività site nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali enegli aeroporti, nonché per l'attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e con riferimento agli esercizi situati nelle strutture ricettive, a favore dei rispettivi alloggiati. Resta in ogni caso possibili le consegne a domicilio, nonché l'asporto nella fascia oraria 5-22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per le attività di somministrazione che esercitano come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 56.3 (Bar a altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
-
Agenzie viaggi: Attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine ai dubbi sugli spostamenti nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti.
-
Agenzie immobiliari: Attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine ai dubbi sugli spostamenti della clientela nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti, che si ritengono senz’altro giustificate in presenza di urgenti esigenze abitative.
-
Sagre e manifestazioni fieristiche in struttura: obbligo sospensione attività.
-
Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.
-
Discoteche e sale da ballo: chiuse.
-
Palestre, piscine, centri benessere e termali: obbligo sospensione attività.
-
Spettacoli aperti al pubblico: sospesi sia quelli al chiuso (anche in teatri, sale concerto e cinematografiche) che all'aperto.
-
Parchi tematici e di divertimento: obbligo sospensione attività.
-
Centri culturali, sociali e circoli ricreativi: obbligo sospensione attività.
-
Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.
-
Attività convegnistiche congressuali: sospese, salvo che se svolte con modalità a distanza
ZONE ARANCIONI RAFFORZATE: DISCIPLINA
-
Divieti di spostamento: all'interno del comune di residenza gli spostamenti non sono subordinati alla sussistenza di comprovate esigenze lavorative o altre situazioni di necessità, salvo che nella fascia oraria 22-5; salvo che sussistano le medesime giustificazioni è inoltre vietato spostarsi con mezzi di trasporto in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, essendo in ogni caso possibile farlo per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune, così come nei casi in cui recandosi in altro comune sia possibile usufruire di servizi con maggiore convenienza economica (clicca qui per scaricare il modulo di autodichiarazione editabile). E' possibile, inoltre, per gli abitanti dei piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) spostarsi in un raggio di 30 km (non è possibile andare nei capoluoghi di provincia). È in ogni caso vietato recarsi presso le abitazioni diverse da quella principale anche se ubicate al di fuori della zona arancio.
-
Attività commerciali: aperti gli esercizi di tutte le merceologie, sia in sede fissa che su area pubblica; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, punti vendita di presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Per le attività che svolgono commercio al dettaglio di bevande (ATECO 47.25) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
-
Attività dei servizi alla persona: aperte tutte le attività (tra cui: saloni per i trattamenti estetici, saloni tatuaggi e piercing, agenzie matrimoniali e d'incontro), salvo che per centri benessere e stabilimenti termali per finalità non terapeutiche.
-
Ristorazione: bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e altre simili attività restano sospese salvo che per quelle attività site nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nonché per l'attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e con riferimento agli esercizi situati nelle strutture ricettive, a favore dei rispettivi alloggiati. Resta in ogni caso possibili le consegne a domicilio, nonché l'asporto nella fascia oraria 5-22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per le attività di somministrazione che esercitano come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 56.3 (Bar a altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
-
Agenzie viaggi: Attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine ai dubbi sugli spostamenti nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti.
-
Agenzie immobiliari: Attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine ai dubbi sugli spostamenti della clientela nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti, che si ritengono senz’altro giustificate in presenza di urgenti esigenze abitative.
-
Sagre e manifestazioni fieristiche in struttura: obbligo sospensione attività.
-
Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.
-
Discoteche e sale da ballo: chiuse.
-
Palestre, piscine, centri benessere e termali: obbligo sospensione attività.
-
Spettacoli aperti al pubblico: sospesi sia quelli al chiuso (anche in teatri, sale concerto e cinematografiche) che all'aperto.
-
Parchi tematici e di divertimento: obbligo sospensione attività.
-
Centri culturali, sociali e circoli ricreativi: obbligo sospensione attività.
-
Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.
-
Attività convegnistiche congressuali: sospese, salvo che se svolte con modalità a distanza
- Istituti scolastici e per l'infanzia: sospesa la didattica in presenza in istituzione scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, negli istituti tecnici superiori e nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia (a partire dal 3 marzo potranno tuttavia riprendere i servizi socioo educativi per la prima infanzia, fino a 36 mesi d'età).
DISPOSIZIONI COMUNI
Restano inoltre in vigore le altre disposizioni anti-Covid già in essere, tra cui, oltre all’obbligo di uso di mascherine anche all’aria aperta e al mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro in tutti i casi previsti:
-
Cartellonistica indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale da esporre obbligatoriamente nei locali pubblici e aperti al pubblico che possono restare aperti (tale indicazione deve garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra ogni individuo): clicca qui per visitare la pagina dedicata alla cartellonistica Confesercenti Milano.
-
Applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020
-
Rispetto delle schede tecniche per le attività ancora consentite relative ai singoli settori di attività riportate nelle linee guida nelle linee guida del DPCM del 14 Gennaio 2021
- Divieto di effettuare spostamenti in altre regioni e province autonome fino al 27 marzo, salvo che per comprovate esigenze lavorative o altre situazioni di necessità
Per ulteriori informazioni contatta lo Sportello SOS Imprese CoronaVirus attivato da Confesercenti Milano per stare vicina alla tua impresa (clicca qui per ulteriori informazioni):
-
E-mail: [email protected]
-
WhatsApp: 351.8239530 (mandaci un messaggio istantaneo).
-
Telefono: 351.8239530