Olio d'oliva, divieto di rabbocco. Ma mancano i contenitori adatti

Olio d'oliva, divieto di rabbocco. Ma mancano i contenitori adatti

Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 18 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”, gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta. La violazione della norma è punita con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e con la confisca del prodotto.

La “ratio” della norma è evitare rabbocchi che alterino l’olio. Attualmente, a quanto risulta, nessuna Autorità ha però previsto o validato (e d’altra parte manca una apposita previsione normativa in merito) le caratteristiche dell’idoneo dispositivo di chiusura atto a impedire che il contenuto delle confezioni di olio possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata o del sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.

Non appena dovessero esserci novità in merito alla questione ci impegniamo a darvene notizia.



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