CoronaVirus, linee guida per attività economiche e produttive lombarde dal 6 novembre al 3 dicembre

CoronaVirus, linee guida per attività economiche e produttive lombarde dal 6 novembre al 3 dicembre

AGGIORNAMENTO del 3 Dicembre 2020: E' stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il nuovo Decreto-llegge recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Tale decreto, estende il limite massimo di vigenza dei DPCM attuativi delle norme emergenziali, portandolo dai 30 giorni attuali sino a 50 giorni. Stabilisce, peraltro:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);

  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Infine, le nuove norme stabiliscono che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.


AGGIORNAMENTO del 20 Novembre 2020: Il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza che conferma le misure in vigore in Regione Lombardia fino al prossimo al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione in Zona Arancione per Regione Lombardia a partire dal prossimo 27 Novembre, come ovviamente auspicato da Confesercenti Lombardia ritenendo che, in caso contrario, sarebbe quanto mai opportuno valutare misure differenziate sul territorio regionale.


A seguire si riportano le disposizioni che – al fine di contenere il Corona Virus – limitano l’esercizio delle attività economiche lombarde, alla luce di quanto previsto a livello nazionale dal Decreto del Presidente del Consiglio del 3 Novembre, nonché dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Novembre 2020, che ha classificato  la Lombardia come “zona rossa” quantomeno per i prossimi 15 giorni:

  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno di essi, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute sempre da giustificare con autocertificazione (clicca qui per scaricare il modulo di autodichiarazione editabile). È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza, salvo che per esigenze lavorative o altre situazioni di necessità o di urgenza da autocertificare (vedi link disponibile sopra).  Tale norma rende in via cautelativa doveroso suggerire che le attività pur non assoggettate a limitazioni dirette potrebbero nei fatti risultare irraggiungibili al pubblico, salvo sussistano le richiamate “comprovate esigenze”.

    Mentre per le “zone arancioni” è espressamente prevista la possibilità di spostarsi per recarsi presso le attività non sospese - anche se presenti in Comuni diversi da quello di residenza/domicilio/abitazione, ove analoghe attività non siano disponibili- non è chiaro- benché auspicabile – il richiamo a tale eccezione nelle “zone rosse”.

    In attesa di auspicabili chiarimenti da parte del Governo o di rassicurazioni da parte delle autorità locali, sarà dunque onere della clientela stessa valutare se le ragioni dello spostamento corrispondano a una “situazione di necessità”, tenendo conto delle alternative possibili.

  • Cartellonistica indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale da esporre obbligatoriamente nei locali pubblici e aperti al pubblico che possono restare aperti (tale indicazione deve garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra ogni individuo): clicca qui per visitare la pagina dedicata alla cartellonistica Confesercenti Milano

  • Attività di somministrazione di alimenti e bevande (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, chioschi, strutture mobili, ecc): chiuse al pubblico salvo che per l’attività di asporto nella fascia oraria 5-22, nonché, senza limiti orari, per le consegne a domicilio e per le attività site nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nonché per mense e catering continuativi su base contrattuale. E' consentita (senza limiti di orario) la ristorazione all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive (come specificato dalle F.A.Q. emanate dal Governo).  

  • Commercio al dettaglio in sede fissa: attività sempre sospese fatta eccezione per le rivendite di generi alimentari e di prima necessità, tra cui anche edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, presidi sanitari, negozi di biciclette, distributori di carburante, librerie e cartolerie, fiorai (clicca qui per scaricare l'allegato 23 del DPCM). Tali attività sono sospese sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali (i quali restano aperti garantendo l'esclusivo accesso alle sole attività di cui all'allegato 23). Resta consentita la possibilità di effettuare le consegne a domicilio da parte di tutte le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, senza limiti orari (come specificato dalle F.A.Q. emanate dal Governo).

    Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole.

  • Commercio su area pubblica: sui posteggi isolati e per gli itineranti possono restare aperte al pubblico le rivendite di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23. Le fiere sono sospese. A Milano, sui mercati, dal 7 Novembre, possono operare esclusivamente le rivendite di generi alimentari (leggi l'articolo dedicato cliccando qui). Resta ferma la possibilità di effettuare le consegne a domicilio da parte degli operatori di tutte le merceologie, senza limiti orari.

  • Attività inerenti servizi alla persona: sospese, fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DPCM (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali e altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere). Sono chiusi i centri estetici.

  • Agenzie viaggi, agenzie immobiliari:  Attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine ai dubbi sugli spostamenti nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti.

  • Agenzie immobiliari: Attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine ai dubbi sugli spostamenti della clientela nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti, che si ritengono senz’altro giustificate in presenza di urgenti esigenze abitative.

  • Sagre e manifestazioni fieristiche in struttura: obbligo sospensione attività.

  • Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.

  • Discoteche e sale da ballo: chiuse.

  • Palestre, piscine, centri benessere e termali: obbligo sospensione attività.

  • Spettacoli aperti al pubblico: sospesi sia quelli al chiuso (anche in teatri, sale concerto e cinematografiche) che all'aperto.

  • Parchi tematici e di divertimento: obbligo sospensione attività.

  • Centri culturali, sociali e circoli ricreativi: obbligo sospensione attività.

  • Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.

  • Attività convegnistiche o congressuali: sospese, salvo che se svolte con modalità a distanza

  • Formazione professionale: obbligo di didattica a distanza, salvo che per attività pratiche e di laboratorio, nonché per lo svolgimento di esami. La formazione in tema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro in presenza è consentita, purché siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS- COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Sono peraltro stati forniti chiarimenti in merito alla gestione dei tirocini extracurriculari, per i quali viene disposta la possibilità per le Aziende di gestire il rapporto anche in condizione di smart-working, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle disposizioni legate alle restrizioni dell’esercizio dell’attività e della mobilità delle ordinanze (clicca qui per scaricare il documento di Regione Lombardia).

  • Poteri dei sindaci: possibilità di adottare ulteriori misure restrittive anche in relazione al divieto assoluto di assembramento (disposizione di cui si attende chiarimento).

Restano inoltre in vigore le altre disposizioni anti-Covid già in essere, tra cui, oltre all’obbligo di uso di mascherine anche all’aria aperta e al mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro in tutti i casi previsti:

  • Applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020

  • Rispetto delle schede tecniche per le attività ancora consentite relative ai singoli settori di attività riportate nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia

 

Per ulteriori informazioni contatta lo Sportello SOS Imprese CoronaVirus attivato da Confesercenti Milano per stare vicina alla tua impresa (clicca qui per ulteriori informazioni):

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