Obbligo Green Pass, cosa cambia dal 15 ottobre?

Obbligo Green Pass, cosa cambia dal 15 ottobre?

ATTENZIONEStato emergenza Covid prorogato al 31 marzo 2022 assieme a norme su Green Pass base e rafforzato, clicca qui per visitare la pagina dedicata.


In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione riguardante il Green Pass si segnalano le seguenti novità di rilievo:

  1. lavoratori subordinati possono decidere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria Certificazione verde Covid-19 ed essere così, per tutta la durata della relativa validità, esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro;

  2. con riferimento alle imprese con meno di quindici dipendenti, il datore di lavoro potrà procedere alla sospensione dei lavoratori dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata – qualora gli stessi comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ovvero risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro – per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, computando esclusivamente i giorni lavorativi;

  3. le sospensioni di cui sopra saranno rinnovabili più volte fino al termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Clicca qui: GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO: DOMANDE E RISPOSTE.


AGGIORNAMENTO dell'8 ottobre 2021: il Decreto Legge 139/2021 ha predisposto che per far fronte a specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i datori possono esigere che i lavoratori comunichino con anticipo di non essere in possesso della certificazione verde covid-19: al momento non sono chiare le tempistiche entro cui è limitato questo diritto.


AGGIORNAMENTO del 16 settembre 2021: il Consiglio dei Ministri ha varato con decreto legge l'estensione dell'obbligo di possedere la certificazione verde "green pass" (GP) per chiunque svolga un attività lavorativa a far data dal prossimo 15 Ottobre.

Il provvedimento ha valenza sia per il settore privato che per quello pubblico, imponendo a tutti i soggetti che svolgano - a qualsiasi titolo - la propria attività lavorativa, di volontariato o di formazione (e.g. tirocinanti) in tali ambiti di possedere il lasciapassare verde ai fini dell'accesso ai luoghi ove le attività in questione si svolgono.

I lavoratori e i soggetti a essi equiparati (tra cui gli imprenditori stessi) che non esibiranno il richiamato certificato verde all'accesso ai luoghi di lavoro (o, comunque, a richiesta del datore di lavoro) saranno sanzionabili:

  • con la sospensione di qualunque emolumento, comunque denominato, sino alla presentazione del GP o, comunque, non oltre al 31.12.2021. Fino a tale periodo il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato, ma ciò non potrà comportare sanzioni disciplinari o far venir meno il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

  • in caso di accesso ai luoghi di lavoro senza GP, con una sanzione dai 600 a 1500€ oltre alle possibili sanzioni disciplinari (che invece non sono comminabili per coloro che comunichino di non avere il GP senza accedere al luogo di lavoro).

  • per i soli lavoratori di imprese con meno di 15 dipendenti, con l'eventuale sospensione disposta dal datore di lavoro per un periodo corrispondente a quello del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore ingiustificatamente assente, periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e in ogni caso non oltre il 31.12.2021.

Per i datori di lavoro è invece prevista una sanzione dai 400 ai 1000€ in caso di mancata predisposizione di modalità organizzative per la verifica ovvero in caso di mancata applicazione delle stesse, con importo raddoppiato in caso di reiterazione.

Il provvedimento contiene altresì norme per estendere la reperibiilità nelle farmacie (clicca qui per scaricare la lista aggiornata delle farmacie aderenti) dei tamponi antigentici rapidi a "prezzi calmierati" (15€ per gli aduti, 8 per i bambini) sempre fino al 31 Dicembre 2020.

 

Per un ulteriore approfondimento, anche sui temi legati alla riservatezza, è possibile consultare il parere predisposto dallo Studio LR&Partners (clicca qui )

 


Green Pass: ecco l'App per gli Esercenti, ma restano criticità (clicca qui per leggere l'articolo dedicato).

Milano, 23.7.2021 - Come annunciato dal Presidente del Consiglio Draghi, il Governo ha ampliato gli ambiti in cui sarà richiesto il Green Pass, che a partire dal prossimo 6 Agosto sarà obbligatorio - oltre che per quanto già previsto in precedenza - anche per accedere a bar e ristoranti al chiuso (scarica il cartello disponibile in allegato in fondo alla pagina), oltre che per accedere a fiere e sagre, palestre, piscine e centri benssere, bingo e sale scommesse. Per quanto riguarda i ristoranti all'interno delle strutture ricettive non è obbligatorio per i clienti che vi allogiano, neppure per la consumazione presso i tavoli al chiuso della struttura; è obbligatorio, invece, per l'accesso alla piscina.

Resteranno ancora chiuse le discoteche, per cui sono  tuttavia state annunciate nuove misure di sostegno.

L'estensione dell'obbligatorietà del green pass (salvo che con riguardo ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale e ai minori di 12 anni) - che avrà nell'immediato inevitabili conseguenze negative sulle entrate dei pubblici -  è stata accompagnata anche da una modifica dei parametri che regolano la disciplina anti-covid dell' "italia a colori", segnatamente sostituendo il parametro dei contagiati con quello delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive, che fortunatamente si mantengono contenute.

Questi i nuovi parametri, in base al compromesso raggiunto tra la più stringente proposta del Governo e la più lasca contro-proposta delle Regioni:

  • Zona Gialla: stabilito al 10% il livello di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e al 15% delle ospedalizzazioni il tetto per decretare il passaggio dalla zona bianca;

  • Zona Arancione: stabilito al 20% il livello di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e al 30% delle ospedalizzazioni il tetto per decretare il passaggio;

  • Zona Rossa: stabilito al 30% il livello di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e al 40% delle ospedalizzazioni il tetto per decretare il passaggio.

Il nuovo Decreto Covid, infine, proroga al 31 Dicembre 2021 il termine per lo stato d'emergenza.

Rammentiamo che il "Green Pass" serve a testimoniare:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (validità pari a 9 mesi dal completamento del ciclo), ovvero

  • la guarigione dall’infezione da Covid-19 (validità pari a 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione), ovvero

  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Covid-19 (validità pari a 48 ore dall'esecuzione del test).

 

Per ulteriori informazioni contatta la Segreteria di Confesercenti Milano:

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