Green Pass base, rafforzato e regole per le attività economiche

Green Pass base, rafforzato e regole per le attività economiche

AGGIORNAMENTO dell'117 Marzo 2022: il Governo ha confermato la fine dello stato d'emergenza covid-19  per il prossimo 31 Marzo, annunciando il progressivo allentamento delle misure: clicca qui per conoscere le principali novità.

 


ATTENZIONE: il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato che, a partire da lunedì 28 febbraio, la Regione tornerà in Zona Bianca, in considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica da COVID-19.


AGGIORNAMENTO dell'11 febbraio 2022: dall'11 febbraio l'uso obbligatorio delle mascherine all'aperto sarà limitato ai luoghi affollati o dove comunque si configurino assembramenti, così come ufficialmente disposto con ordinanza odierna del Ministero della Salute, che specifica che resterà in ogni caso necessario portare sempre con sé dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che rimarranno peraltro obbligatori nel luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, nonché nell'ambito di mercati e fiere su area pubblica, sia da parte dei commercianti che della clientela, in base alle linee guida sulle attività economiche del 2 dicembre 2021 (disponibili in allegato in fondo alla pagina per il download).


AGGIORNAMENTO dell'8 febbraio 2022: Le faq governative sulla normativa anti-covid sono state aggiornate specificando che, come anticipato da Confesercenti Milano:

  1. Che l’accesso alle attività diverse da quelle commerciali e da quelle che offrono servizi alla persona (come autolavaggi, autofficine, agenzie immobiliari e agenzie viaggi) non è subordinato al possesso di green pass, salvo che per quanto previsto dalle norme sul green pass per i luoghi di lavoro e salvo che nel caso in cui esercitino in via secondaria un’attività commerciale per prodotti diversi da quelli che, come gli alimentari, sono esentati: in tal caso i controlli potranno essere effettuati a campione limitatamente alla clientela che usufruisce dei servizi commerciali.

  2. Che l’accesso a bar, ristoranti e altri locali assimilati per l’acquisto di cibo d’asporto non è subordinato al possesso di green pass da parte della clientela (che deve invece disporre di green pass rafforzato per le consumazioni, anche all’aperto o al bancone).

  3. Che i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base d’idonea certificazione medica, ni attesa dello sviluppo di un apposito certificato analogo al green pass, possono presentare la certificazione di esenzione dalla vaccinazione per poter usufruire di ogni servizio e accedere a ogni attività.


AGGIORNAMENTO del 7 febbraio 2022: Il nuovo Decreto Legge del 4 Febbraio 2022, in considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica Covid-19, ha modificato le regole relative alla gestione pandemica con riferimento a:

  • Circolazione stranieri in Italia: A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).  Qualora non siano trascorsi ancora 6 mesi, non sarà necessario il tampone, che invece sarà richiesto per coloro che  abbiano effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia. Non sarà richiesto il tampone neppure per coloro che possano dimostrare di essere guariti successivamente al competamento del ciclo vaccinale primario. Al fine di facilitare la verifica di queste condizioni, sull'applicazione verifica C19 è stata aggiunta un'apposita modalità di controllo denominata "INGRESSO IT".

  • Limitazioni in Zona Rossa per i vaccinati: eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso di Green Pass rafforzato.

  • Green Pass: Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.


AGGIORNAMENTO del 31 gennaio 2022: Il Governo, tramite una nuova FAQ, ha chiarito che ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività per accedere alle quali è richiesto il green pass “rafforzato” (tra cui, ad esempio, alberghi, convegni, congressi, sagre e fiere, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass base” e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022 (per gli stessi, il vaccino è obbligatorio a partire dal 1° febbraio 2022).


AGGIORNAMENTO del 26 gennaio 2022: Le nuova FAQ pubblicate dal Governo chiariscono che i titolari degli esercizi commerciali per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.

Per i servizi alla persona (come parrucchieri, estetisti, cura mani e piedi, tatuatori, lavanderie, agenzie matrimoniali, servizi di cura degli animali, orgnaizzazione di feste e cerimonie, centri benessere, stabilimenti termali e pompe funebri) il controllo del green pass è invece obbligatorio.

In allegato in fondo alla pagina è disponibile un cartello Confesercenti Milano da esporre all'esterno della propria attività.


In base alle più recenti norme anti-covid approvate dal Governo, a partire da Febbraio sarà ulteriormente ampliato l'elenco delle attività economiche per accedere alle quali anche la clientela dovrà essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (cd. "Green Pass base", ottenibile con tampone rapido o antigenico oltre che per guarigione o vaccinazione Covid-19).

In particolare, da Febbraio sarà necessario disporre di un green pass base anche per accedere a tutte le tipologie di attività commerciali al dettaglio, fatte salvo quelle riportate a seguire:

  • Commercio al dettaglio su area pubblica in mercati, posteggi isolati e in forma itinerante (per sagre e fiere resta invece necessario il green pass rafforzato)

  • Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto e ferma restando la possiblità di poter acquistare negli esercizi non specializzati anche i beni in vendita in esercizi specializzati per cui è richiesta la certificazione verde.

  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica.

  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Sempre dal 1° febbraio, invece, sarà obbligatorio il Green Pass base per l'accesso a:

  • pubblici uffici;

  • servizi postali;

  • bancari e finanziari;

Si ricorda peraltro che è invece già necessario, per la clientela, disporre del Green Pass rafforzato per l'accesso alle seguenti attività:

  • ristorazione, per il consumo anche al banco e all'aperto

  • alberghi e strutture ricettive;

  • sagre e fiere

  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

  • centri congressi

  • piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;

  • musei e mostre;

  • centri benessere al chiuso;

  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

  • parchi tematici e di divertimento;

  • centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;

  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;

  • mezzi di trasporto pubblico di linea locale o regionale (per taxi e NCC fino a 9 posti non occorre invece il certificato verde);

  • strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 soltanto per coloro che sono muniti di green pass rafforzato e test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo, oppure vaccinazione con terza dose.

L'App "VerificaC19", da utilizzare per il controllo del Green Pass, può essere scaricata utilizzando i seguenti link:

La modalità di verifica deve essere selezionata prima della scansione:

  • base” per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare;

  • rafforzata” per certificazione da vaccinazione o guarigione;

  • "booster" per certificazione da vaccinazione con dose di richiamo/booster. Questa funzione riconosce valida anche una certificazione da vaccinazione per ciclo vaccinale primario completato o guarigione e segnala contestualmente al verificatore di richiedere all’utente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Una volta fatta la scansione del QR code mostrato dal cliente, l'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione (colore verde se la Certificazione è valida, rosso se non lo è, arancione in caso di verifica di green pass booster per ciclo vaccinale primario completato o guarigione) nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Si rammenta che i lavoratori dipendenti e autonomi, anche del settore privato, devono comunque essere in possesso di Green Pass base per l'accesso al luogo di lavoro (e dal 15 Febbraio i lavoratori con più di 50 anni dovranno avere il green pass rafforzato).

ATTENZIONE: restano in vigore le linee guida sulle attività economiche del 2 dicembre 2021 (disponibili in allegato per il download).

IMPORTANTE: Nella Città di Milano resta in vigore il "Patto Milano per la Scuola": clicca qui per leggere l'articolo dedicato.


Per ulteriori informazioni contatta la Segreteria di Confesercenti Milano ad uno dei seguenti recapiti:

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