Moratoria Finanziamenti: Decreto Cura Italia e Protocollo ABI
La "moratoria sui finanziamenti" prevista dal Decreto Cura Italia, costituisce senz'altro una delle principali e più immediate misure varate dal Governo per sostenere la liquidità delle attività economiche durante l'emergenza Corona-Virus.
Tale misura è stata prevista dal cd Decreto Cura Italia - così come successivamente modificato dal cd Decreto liquidità - che ha sancito la possibilità per tutte le micro, piccole e medie imprese le cui esposizioni creditizie non risultassero deteriorate prima del 18 Marzo (ai sensi della discplina applicabile agli intermediari creditizi) di far valere l'impossibilità di revocare aperture di credito e prestiti, nonché di richiedere la sospensione di rate di mutui e leasing, sia con riferimento alla quota capitale che a quella interessi.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 56 del DL Cura Italia, le imprese sopra richiamate potranno, previa presentazione di autocertificazione circa la dichiarazione dell’aver subito di carenza temporanea di liquidità a causa del diffondersi del COVID -19, vedersi riconosciuta, fino al 30.9.2020, l'irrevocabilità delle linee di credito in essere alla data del 29.2.2020, nonché la proroga - sempre sino al 30 Settembre prossimo, dei finanziamenti non rateali (cd "Bullet") con scadenza prevista prima di tale data, così come delle rate degli altri finanziamenti (compresi i canoni di leasing), sia per la quota capitale che per quella d'interessi. In presenza dei requisiti previsti dalla legge, la moratoria deve necessariamente essere riconoscitua dalla banca.
Vale la pena evidenziare che, in alternativa a tale possibilità, le imprese possono richiedere l'applicazione di analoga moratoria prevista dal protocollo sottoscritto tra Confesercenti, ABI e altre Associazioni di categoria e applicabile - pur secondo loro discrezionalità - da parte di tutte le banche che abbiano sottoscritto il medesimo accordo, il quale sostanzialmente consente alle imprese di chiedere - con riferimento a finanziamenti in essere alla data del 31.1.2020 - una proroga più lunga di quella prevista dal Decreto Cura Italia (rinvio mobile di 12 mesi anziché fino a Settembre), ma valevole solo per la quota capitale e non per gli iteressi.
La convenienza del ricorso a una delle due misure varia inevitabilmente a seconda delle caratteristiche di ciascu finanziamento.
Sempre in base al protocollo ABI, per i finanziamenti di cui sopra è possibile altresì richiedere:
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l'allungamento per un periodo pari al 100% della durata residua del piano d'ammortamento per i mutui;
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l'allungamento per un periodo massimo di 270 giorni per le posizioni di breve termine (e.g. "fidi");
sia la sospensione che l’allungamento potranno essere richieste solo nel caso in cui le medesime linee di credito non siano state oggetto di analoghe misure nel corso dei 24 mesi precedenti.
La richiesta deve essere avanzata a cura dell’imprenditore al proprio Istituto di Credito a mezzo apposita modulistica. L’istituto di credito, entro i successivi 30 giorni lavorativi, dovrà pronunciarsi circa l’accoglimento o meno.
Da ultimo evidenziamo che, in caso di applicazione di una delle moratorie, ai sensi del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità, verrà altresì applicata la proroga automatica, per tutta la durata della sospensione, della copertura fornita da garanzie pubblica del Fondo Centrale di Garanzia in via diretta o riassicurazione.
L’impresa, in accordo con l’istituto di credito, potrà ubiktre richiedere la rinegoziazione di finanziamenti già in corso di ammortamento, già o non già assistite da forme di garanzia del FCG in via diretta o in riassicurazione, per il residuo di finanziamento ancora in essere con l’obbligo per la banca di aumentare lo stesso nella misura di almeno il 10% del residuo stesso, fornendo così liquidità aggiuntiva all’impresa. (Come previsto dall'art. 49 comma "d" del Decreto "Cura Italia" ed all'art. 13 comma “e” del Decreto "Liquidità").
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